Riprendiamo lo studio della riforma del Terzo Settore esaminando le nuove regole per le erogazioni liberali e il Social bonus.
Lo facciamo prendendo spunto dalla circolare della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, pubblicata lo scorso 27 dicembre.
La circolare cerca di chiarire alcuni dubbi riguardo le regole da applicare dal giorno di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (CTS) fino a quando sarà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Il documento inoltre fornisce:
- un riepilogo delle modifiche che il Codice ha apportato al regime fiscale per la deduzione e la detrazione delle erogazioni liberali eseguite in favore degli enti del Terzo Settore;
- la descrizione del nuovo “Social bonus”.
Attenzione: entrambe queste misure sono entrate in vigore il 1° gennaio 2018.
Le erogazioni liberali
Dal 1° gennaio 2018 il Codice del Terzo Settore estende i benefici fiscali previsti a favore degli enti non profit.
In questo momento i benefici fiscali si applicano a:
- ONLUS iscritte negli appositi registri;
- OdV iscritte nei registri della L.266/1991;
- APS iscritte nei registri della L.383/2000.
Quando sarà operativo il Registro Unico Nazionale, le nuove misure si applicheranno solo alle donazioni eseguite a favore degli enti che si iscriveranno al suddetto RUNTS.
Per poter godere dei benefici fiscali, le erogazioni liberali in denaro dovranno essere effettuate:
- con mezzi tracciabili per il tramite di banche o uffici postali;
- oppure attraverso carte di pagamento, assegni bancari o circolari.
Tutti i dettagli su gli importi deducibili o detraibili, sia per le persone fisiche che per le società, sono contenuti nelle slide del nostro seminario sulla riforma del Terzo Settore (pag.45).
Il Social bonus
È un credito di imposta a favore di coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli enti che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per recuperare:
- gli immobili pubblici inutilizzati;
- i beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata e agli stessi assegnati.
Il Social bonus è previsto dall’art.81 del Codice del Terzo Settore e oggi ne possono beneficiare:
- le ONLUS iscritte negli appositi registri;
- le OdV iscritte nei registri della L.266/1991;
- le APS iscritte nei registri della L.383/2000.
Però a partire dal periodo di imposta successivo a quello di operatività del RUNTS, l’incentivo verrà riservato agli enti iscritti al Registro stesso.
Il beneficio fiscale è subordinato alla condizione che i beni mobili o immobili siano dedicati in via esclusiva allo svolgimento di attività di interesse generale (di cui all’art.5 del Codice).
Una volta terminati gli interventi di recupero del bene, l’ente dovrà comunicare con cadenza trimestrale al Ministero del Lavoro l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute.
Inoltre l’ente dovrà pubblicare in una pagina creata appositamente nel proprio sito web:
- l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute;
- il dettaglio sulla destinazione e l’utilizzo delle somme ricevute.
I dettagli sul credito d’imposta sono contenuti nelle slide del nostro seminario sulla riforma del Terzo Settore (pag.44).
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Lavoro dentro e a fianco del mondo no profit da oltre 25 anni. Ho fondato e amministrato organizzazioni attive in campo sociale e culturale. Il mio obiettivo è aiutare le associazioni a lavorare meglio, a crescere in modo sostenibile e vantaggioso.