La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n.16726 del 12/08/2015, è tornata a ribadire l’importanza degli obblighi che le organizzazioni non profit devono rispettare per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalle normative vigenti.
La vicenda
In seguito alla verifica effettuata presso un’associazione Onlus di Arezzo, l’Agenzia delle Entrate aveva rilevato:
- la mancata tenuta delle scritture contabili obbligatorie;
- la mancata tenuta dei libri sociali;
- la mancanza del rendiconto annuale e dei rendiconti specifici sulle raccolte fondi effettuate.
L’assenza di tali documenti aveva reso impossibile per l’Agenzia verificare se, nei fatti, l’associazione aveva distribuito tra i soci eventuali utili, avanzi di gestione, riserve o capitale.
Inoltre, considerato che la tenuta di tali documenti è chiaramente prevista dal Dlgs 460/97 e dagli articoli 143, 148 e 149 del TUIR, l’Agenzia aveva ritenuto che l’associazione avesse indebitamente usato il regime fiscale agevolativo previsto per le Onlus.
Di conseguenza, l’Agenzia aveva provveduto a rettificare la dichiarazione dei redditi dell’associazione in questione, negandole le agevolazioni previste per gli enti non commerciali.
L’associazione aveva presentato ricorso, che in primo grado è stato respinto, mentre in appello è stato accettato.
Infine, la Corte di Cassazione ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate.
Le valutazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione in sostanza ha ribadito che l’approvazione del rendiconto è uno dei requisiti fondamentali per dichiararsi ente non commerciale e che l’onere della prova rispetto alla sussistenza del diritto ad utilizzare le agevolazioni fiscali spetta al contribuente, quindi all’associazione.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha affermato che per rispettare il principio dell’assenza di scopo di lucro, anche indiretto, “è strumentale l’obbligo di redazione del bilancio o del rendiconto annuale”.
Infine, la Cassazione ha ribadito che “per quanto si debba sempre propendere per una interpretazione non formalistica delle norme statutarie degli enti associativi, non si può neanche prescindere del tutto dal rispetto dei requisiti formali (antielusivi) rigorosamente stabiliti dalla legge”.
Ciò anche in considerazione del fatto che “la mancanza anche di uno solo dei requisiti detti determina non solo la cancellazione dall’anagrafe delle Onlus, ma anche e comunque il venir meno delle condizioni di riconoscimento del regime agevolato”.
In conclusione
Lo abbiamo scritto più e più volte sia nei nostri articoli che nelle risposte che diamo alle associazioni che ci chiedono aiuto.
Le norme in vigore per le diverse tipologie associative dicono molto chiaramente quali documenti bisogna redigere, aggiornare, presentare ai soci e conservare.
La sentenza della Cassazione chiarisce una volta di più che non si tratta “solo” di adempimenti formali, bensì di obblighi di legge ai quali bisogna adempiere se si vuole usufruire delle agevolazioni fiscali previste per le organizzazioni non profit.
Questi obblighi sono importanti e rilevanti tanto quanto inserire nello statuto alcune disposizioni specifiche, poi iscriversi ad un registro pubblico o affiliarsi ad un Ente nazionale.
Nel caso in esame si parlava di un’associazione Onlus, ma la sentenza parla chiaramente di “enti non commerciali”, quindi i precetti sopra riportati sono da intendersi validi per tutte le organizzazioni non profit.
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Lavoro dentro e a fianco del mondo no profit da oltre 25 anni. Ho fondato e amministrato organizzazioni attive in campo sociale e culturale. Il mio obiettivo è aiutare le associazioni a lavorare meglio, a crescere in modo sostenibile e vantaggioso.