Il Decreto fiscale 146/2021 ha apportato delle novità considerevoli in merito a IVA e associazioni.
In particolare alla rilevanza ai fini IVA delle operazioni effettuate dagli enti associativi non commerciali nei confronti di soci e associati.
Il legislatore, per sanare la procedura d’infrazione notificata all’Italia dalla Commissione Europea, ha modificato strutturalmente le disposizioni del decreto IVA, trasformando alcune operazioni da escluse dall’IVA in operazioni esenti dall’imposta.
Le operazioni in questione sono quelle rese dagli enti associativi non commerciali ai propri associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.
Vediamo nel dettaglio quali sono le disposizioni introdotte dal DL 146/2021, quando entreranno in vigore e quali sono le prime conseguenze di tali norme.
Le attività di carattere commerciale
La prima novità importante riguarda alcune attività che ad oggi sono considerate di carattere non commerciale e che invece diventeranno di competenza commerciale.
Infatti l’art.5 co.15-quater modifica le norme dell’art.4 e 10 del DPR 633/1972 (Testo Unico IVA), riguardanti le operazioni che si considerano effettuate nell’esercizio d’impresa rilevanti ai fini IVA e le operazioni esenti dall’imposta.
Grazie alle variazioni apportate all’art.4 del Testo Unico IVA si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciale:
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nei confronti di soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto;
- le cessioni di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati;
- la somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar ed esercizi similari, a fronte di corrispettivi specifici, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale di associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art.3 co.6 lett. e) L. 287/1991, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno. Tale attività deve essere complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali ed essere effettuata nei confronti dei soci, associati o partecipanti.
IVA e associazioni: da escluse a esenti
La seconda novità importante è contenuta nella lettera b) del co.15-quater, il quale integra con due commi le disposizioni dell’art.10 DPR 633/1972.
Il nuovo comma 4 prevede che siano esenti da IVA le seguenti attività, purché non provochino distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’IVA:
- prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1) del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;
- somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art.3 co.6 lettera e) L.287/1991, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività.
Ulteriori requisiti richiesti
Il nuovo comma 5 dell’art.10 DPR 633/1972 prevede ulteriori requisiti soggettivi che gli enti associativi devono possedere affinché possano beneficiare dell’esenzione da IVA.
Si tratta, in particolare, di requisiti che richiamano l’assenza della finalità lucrativa dell’ente, nonché la democraticità e la trasparenza della vita associativa dello stesso.
In particolare:
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- la presenza delle clausole statutarie da inserire negli atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero delle corrispondenti clausole previste dal D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore):
- obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo;
- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo (ex art.2532, secondo comma, Codice civile); sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4) non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.
Entrata in vigore, prime conseguenze e norme transitorie
Le novità introdotte dal Decreto fiscale sarebbero dovute entrare in vigore il 1° gennaio 2024 (sancito dal comma 15-sexies).
Ma il 5 luglio 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge del DL 51 del 10/05/2023 la quale ha ulteriormente prorogato l’entrata in vigore della nuova norma sull’IVA per gli enti non commerciali al 1° luglio 2024 (art.4 comma 2-bis).
Entro tale data gli enti che svolgono le attività elencate in questo articolo dovranno provvedere all’apertura di una partita IVA (se non l’hanno già).
Inoltre dovranno attrezzarsi per presentare la conseguente dichiarazione dei redditi.
Considerata la complessità della materia è opportuno che gli enti non profit inizino subito a valutare costi e opportunità legate all’apertura della partita IVA e che si affidino a consulenti esperti del Terzo Settore (per avere il nostro supporto professionale scrivici).
Infine, in attesa della piena operatività delle disposizioni fiscali del Titolo X del Codice del Terzo Settore, il comma 15-quinquies prevede per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con ricavi annui inferiori a 65 mila euro, la possibilità di beneficiare del regime forfettario, ai soli fini IVA.
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Lavoro dentro e a fianco del mondo no profit da oltre 25 anni. Ho fondato e amministrato organizzazioni attive in campo sociale e culturale. Il mio obiettivo è aiutare le associazioni a lavorare meglio, a crescere in modo sostenibile e vantaggioso.