I decreti attuativi della riforma del Terzo Settore

Il Consiglio dei Ministri il 28 giugno scorso ha approvato in via definitiva i decreti attuativi sul  Codice del Terzo Settore,  sull’impresa sociale  e sul  5×1000.

Tutto il mondo non profit aspetta con agitazione che i decreti attuativi siano pubblicati in Gazzetta Ufficiale per sapere finalmente quanto e come cambieranno le regole, dopo anni di lavori, audizioni, indiscrezioni e polemiche.

Ho seguito i lavori della riforma dall’inizio e già l’anno scorso pubblicai  l’elenco dei principali punti  sui quali il legislatore si stava concentrando.

I decreti attuativi hanno confermato, nel bene e nel male, quanto scrissi allora.

 

Cosa prevedono la riforma e i decreti attuativi

La riforma modifica tutte le normative che regolano il Terzo Settore: la parte civilistica, quella fiscale e quella sul lavoro.

Inoltre introduce una serie di nuovi organi di controllo.

Nel dettaglio la riforma:

  • crea il Codice del Terzo Settore;
  • revisiona la disciplina sull’impresa sociale;
  • revisiona le norme sul 5×1000.

 

Il Codice del Terzo Settore

Qui sono contenute le norme che cambieranno profondamente la vita di moltissime associazioni.

Il  Codice del Terzo Settore  descrive i principi generali, le attività dei soggetti del Terzo Settore, indica le modalità per la raccolta fondi, definisce le strutture contabili e le regole per la definizione dei bilanci, il bilancio sociale ed il trattamento contrattuale del lavoro nel Terzo Settore.

I destinatari del Codice sono quasi tutte le organizzazioni non profit: le associazioni (volontariato, promozione sociale), le fondazioni, gli enti filantropici, gli enti associativi, le società di mutuo soccorso e le cooperative sociali.

Il Codice del Terzo Settore prende il posto delle leggi “settoriali” che sono state emanate nel corso degli ultimi 26 anni, che quindi sono abrogate:

  • la legge 266/1991 (sulle organizzazioni di volontariato);
  • la legge 383/2000 (sulle associazioni di promozione sociale e sulla disciplina delle ONLUS).

Nulla viene detto sulle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), che al momento restano normate  dall’art.90 della Legge 289/2002.

Anche le organizzazioni non governative (ONG) sembrano escluse dal Codice. Restano quindi soggette alla Legge 125/2014.

Tra le maggiori novità introdotte nel Codice segnalo:

  • l’ampliamento dei settori di attività di interesse generale in cui possono operare gli Enti Terzo Settore (ETS);
  • l’istituzione e la regolamentazione del nuovo Registro unico del Terzo Settore, che sarà gestito e aggiornato dalle Regioni (addio ai vari registri regionali, anagrafe delle ONLUS, ecc.);
  • la nascita delle Reti associative;
  • nuove regole per i rapporti di lavoro e per il trattamento economico;
  • nuove regole per la tenuta della contabilità, la redazione dei bilanci e dei rendiconti;
  • la redazione del bilancio per tutti gli ETS, con criteri diversi in base ala grandezza;
  • l’introduzione del bilancio sociale, con pubblicazione e deposito, per gli ETS sopra un certo volume di ricavi;
  • la pubblicazione degli emolumenti dei componenti del CdA e degli associati per gli ETS con un certo volume di entrate;
  • nuova definizione di volontario e dell’attività di volontariato;
  • l’acquisizione facilitata della personalità giuridica per le associazioni;
  • la possibilità per le associazioni di trasformarsi in fondazione.

 

Le nuove regole fiscali

Il Codice del Terzo Settore abroga anche tutte le norme che prevedevano agevolazioni fiscali per le organizzazioni non profit, quindi:

  • il regime forfettario di cui alla Legge 398/91;
  • l’articolo 143 comma 3, articolo 148,149 e 150 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) DPR n.917/1986.

Gli Enti del Terzo Settore dovranno seguire le disposizioni dell’articolo 79 del nuovo Codice riguardanti le imposte sui redditi e dovranno applicare il regime forfetario degli Enti del Terzo settore non commerciali previsto dall’articolo 80 del decreto (sicuramente di minor favore rispetto a quello di cui perdono il diritto all’applicazione).

Inoltre le associazioni di promozione sociale e le associazioni di volontariato dovranno applicare il regime forfettario dell’articolo 86 per le attività commerciali.

Un paio di notizie positive però ci sono.

Per quanto riguarda il modello EAS, l’ultimo comma dell’articolo 94 prevede che agli ETS non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30 del Dl 185/2008. In parole povere: gli enti associativi iscritti al Registro unico nazionale non avranno l’obbligo dell’invio del Modello EAS.

Per quanto riguarda le associazioni di promozione sociale, l’articolo 85 del Codice del Terzo Settore riprende le disposizioni già a regime con l’articolo 148 del TUIR: “Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale”.

Lo stesso articolo prevede la de-commercializzazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi dove viene svolta l’attività istituzionale.

Come in passato, l’attività di somministrazione deve rivolgersi esclusivamente agli associati e ai loro familiari conviventi.

 

L’impresa sociale

Il  Decreto  prevede importanti novità come:

  • l’ampliamento dei campi di attività (commercio equo, agricoltura sociale ecc.);
  • la possibilità di ripartire, seppur in forma limitata, gli utili;
  • misure fiscali agevolative per chi investe nel capitale sociale delle imprese sociali;
  • la defiscalizzazione degli utili reinvestiti.

 

Il 5×1000

Il  Decreto  prevede l’estensione dei destinatari a tutti gli ETS iscritti nel Registro unico nazionale. Quindi non sarà più necessario iscriversi ad un registro apposito per il 5×1000.

Prevede anche nuove modalità di riparto delle scelte non espresse e dell’importo minimo erogabile, nonché tempi certi per l’erogazione.

Gli Enti beneficiari sono tenuti a:

  • redigere e trasmettere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa, che descriva la destinazione e l’utilizzo delle somme ricevute;
  • pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il relativo rendiconto.

La violazione di tali obblighi comporta una sanzione amministrativa pari a un quarto delle somme percepite (art.8 comma 3).

 

In conclusione

Questa riforma non cambia solo (radicalmente) le regole di funzionamento delle organizzazioni non profit. Ne intacca anche l’anima, ridefinendone obiettivi e funzionamento.

L’impressione è che si voglia “imprenditorializzare” gli Enti del Terzo Settore, mettendo in pericolo i principi etici fondamentali degli enti associativi.

Per fare un esempio: il Consiglio Direttivo di un’ente non profit in futuro si chiamerà Consiglio di Amministrazione. Ma il concetto di CdA porta con sé compiti e valori completamente diversi da quelli del Consiglio Direttivo di un ente non profit!

Di positivo c’è che le nuove regole sulla trasparenza permetteranno di fare pulizia e avere maggiore trasparenza sia sulle azioni che vengono svolte che sui fondi che vengono utilizzati.

Ma ci sono aspetti che appesantiscono gravemente l’operatività degli enti associativi mettendo a rischio la sopravvivenza di molti di questi.

Inoltre ci sono disposizioni, in particolare quelle fiscali, che necessitano di interpretazioni applicative e le ricadute sulla vita concreta delle associazioni saranno significative.

Come tutto ciò si tradurrà in realtà per le piccole/medie associazioni, che formano l’80% del Terzo Settore italiano, lo scopriremo solo vivendo.

Tutte le norme che ho elencato dovrebbero entrare in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo. Ma per avere un quadro completo della situazione dovremo attendere altri decreti legislativi, le linee guida per i bilanci, gli atti amministrativi, le circolari attuative, ecc.

Questo articolo quindi è solo il primo di una lunga serie di approfondimenti che pubblicheremo su questo argomento.

Germana Pietrani Sgalla

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