Spesso durante i seminari gratuiti che facciamo o leggendo le domande che ci vengono poste, ci rendiamo conto che c’è una grande confusione tra i concetti di associazione, di volontariato e di ONLUS.
Capita sovente che una associazione, specie se è di volontariato, si consideri “automaticamente” ONLUS e si presenti all’esterno come tale, a volte sbagliando. Di seguito cercheremo di fare chiarezza sull’argomento.
Cominciamo con il dire che ONLUS è l’acronimo di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale e che la legge di riferimento è il decreto legislativo n.460 del 1997 (art.10 e seguenti).
Poi è il caso di chiarire che la qualifica di ONLUS ha attinenza con il regime fiscale (cioè dà accesso ad agevolazioni fiscali), ma non intacca la natura dell’ente. Ciò vuol dire che possono avere diritto ad usare questo titolo diversi tipi di associazione e non solo quelle di volontariato, come spesso si pensa.
Chi può essere ONLUS
Le associazioni, le fondazioni, i comitati, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica, possono assumere, ai fini fiscali, per diritto o per scelta, la qualifica di ONLUS.
Gli enti che non possono mai essere ONLUS sono:
- gli enti pubblici;
- le società commerciali, diverse da quelle cooperative;
- le fondazioni bancarie;
- i partiti politici;
- le organizzazioni sindacali;
- le associazioni di datori di lavoro;
- le associazioni di categoria;
- gli enti non residenti in Italia.
Per poter assumere la qualifica bisogna che gli atti costitutivi, redatti in forma pubblica o privata autenticata o registrata, prevedano espressamente i settori e le attività elencati nell’art.10 del sopra citato decreto legislativo 460/1997. Non li elenchiamo per brevità, ma vi raccomandiamo di leggerli attentamente.
Tra i punti richiesti c’è “l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale” e sempre la legge 460/1997 elenca dettagliatamente quali settori vengono considerati tali per principio e quali invece sono considerati solidaristici solo a condizione che le prestazioni siano rese a soggetti svantaggiati.
Per soggetti svantaggiati si intendono soggetti in condizioni di obiettivo disagio determinato da condizioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, da situazioni di devianza, degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale.
Il mondo associativo è molto vario e complesso, di conseguenza spesso il confine tra attività ONLUS e non è molto labile. Per questo è importante ponderare bene gli atti costitutivi e valutare la struttura più idonea da creare in base alle attività che vogliamo svolgere. Se avete bisogno, noi possiamo aiutarvi.
Le ONLUS di diritto
Sono le organizzazioni considerate ONLUS automaticamente, quindi non sono tenute ad adeguare i propri atti statutari e sono esonerate dall’iscrizione nell’anagrafe unica delle ONLUS istituita presso le direzioni regionali e provinciali dell’Agenzia delle Entrate.
Nel dettaglio sono:
- le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n.266/1991, iscritte nei registri regionali;
- le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge n.49/1987;
- le cooperative sociali di cui alla legge n.381/1991, iscritte nel registro prefettizio o nei registri provinciali delle cooperative sociali;
- i consorzi che abbiano la base sociale formata esclusivamente da cooperative sociali.
Le ONLUS per scelta o opzione
Sono tutte le altre organizzazioni che non sono di volontariato e che quindi sono tenute sia ad adeguare i propri atti statutari che ad iscriversi nell’anagrafe unica istituita presso le direzioni regionali e provinciali dell’Agenzia delle Entrate.
Nel dettaglio possono essere:
- le associazioni riconosciute e non riconosciute, i comitati, le fondazioni;
- le società cooperative;
- gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, senza fini di lucro.
LE ONLUS parziali
Sono le organizzazioni che, nell’ambito delle attività previste dal proprio statuto, realizzano anche e non solo attività che rientrano nella fattispecie delle ONLUS.
Anch’esse dovranno iscriversi nell’anagrafe unica istituita presso le direzioni regionali e provinciali dell’Agenzia delle Entrate e potranno godere delle agevolazioni fiscali previste limitatamente all’esercizio delle attività previste per le ONLUS.
Nel dettaglio possono essere:
- gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno.
In conclusione
A questo punto dovrebbe essere chiaro che molte associazioni possono essere ONLUS, non solo quelle di volontariato. Però la gamma delle attività svolte dalle organizzazioni no profit è talmente ampia che a volte è difficile inquadrare la struttura più idonea.
Inoltre la gestione della qualifica ONLUS potrebbe risultare complicata per molte associazioni (l’iscrizione all’anagrafe, la gestione delle scritture contabili, le attività economiche connesse, ecc.).
Se volete controllare i vostri documenti e valutare la possibilità di diventare ONLUS scriveteci e verificheremo insieme qual’è la scelta migliore per voi.
Lavoro dentro e a fianco del mondo no profit da oltre 25 anni. Ho fondato e amministrato organizzazioni attive in campo sociale e culturale. Il mio obiettivo è aiutare le associazioni a lavorare meglio, a crescere in modo sostenibile e vantaggioso.