L’adeguamento degli statuti non profit – 1° parte

La riforma del Terzo Settore ha fatto un passo avanti con la circolare sull’adeguamento degli statuti degli enti non profit. Vediamo insieme di che si tratta.

Mentre i dirigenti non profit erano intenti ad organizzare gli ultimi preparativi per gli eventi di capodanno, è stata pubblicata a sorpresa la  circolare n.20/2018  del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La circolare ha fornito chiarimenti sulle modifiche agli statuti, che gli enti non profit sono tenuti ad effettuare per adeguarsi alla riforma del Terzo Settore.

In realtà la circolare era attesa da molto tempo, come tanti altri atti che mancano ancora all’appello per rendere completamente operativa la riforma.

Nel dettaglio la circolare ha fornito indicazioni su:

  • la tempistica per l’adeguamento degli statuti;
  • quali enti non profit sono obbligati ad adeguare il proprio statuto;
  • modalità e maggioranze previste per le assemblee dei soci;
  • il futuro delle ONLUS.

 

La tempistica e gli enti obbligati all’adeguamento degli statuti

La circolare ha fatto chiarezza su quanto è stato disposto dall’art.101 comma 2 del  Codice del Terzo Settore  (CTS): “Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”.

Per cominciare la circolare ci dice che il termine per l’adeguamento degli statuti è il 3 agosto 2019 e che gli enti obbligati all’adeguamento sono:

  • le organizzazioni di volontariato (OdV),
  • le associazioni di promozione sociale (APS),
  • le ONLUS

iscritte ai rispettivi registri e che erano già costituite all’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (cioè prima del 3 agosto 2017).

Gli enti costituiti dopo il 3 agosto 2017 devono già contenere nel proprio statuto le disposizioni previste dal CTS, secondo la  nota direttoriale del Ministero del 29/12/2017  (ne avevamo parlato in  questo articolo).

La circolare ci ricorda poi che fino a quando non sarà operativo il  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore  (RUNTS):

  • per le OdV, le APS e le ONLUS “continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri”;
  • le modifiche statutarie adottate dagli enti sopra elencati dotati di personalità giuridica (le cosiddette  associazioni riconosciute), dovranno ricevere l’approvazione dell’autorità statale o regionale ai sensi dell’art.2 comma 1 del DPR 361/2000.

 

Modalità e maggioranze previste per le assemblee dei soci

La circolare ministeriale ribadisce quando previsto dall’art.101 comma 2 del CTS (approvato con D.Lgs.105/2018), ossia che alcune tipologie di modifica possono essere deliberate dall’assemblea ordinaria dei soci, mentre altre tipologie di modifica devono essere deliberate da un’assemblea straordinaria appositamente convocata.

La circolare ci spiega anche quali modifiche statutarie possono realizzarsi con delibera di assemblea ordinaria con le relative maggioranze (così come previste da legge e/o dallo statuto) e quali invece richiedono una delibera di assemblea straordinaria con le relative maggioranze.

Lo fa elencando tre categorie di disposizioni e di conseguenza tre tipologie di adeguamento degli statuti:

  1. norme inderogabili (adeguamento obbligatorio);
  2. norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria (tali norme sono di regola individuabili per la formula “se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente“);
  3. norme che attribuiscono all’autonomia statutaria mere facoltà di previsione (tali norme sono di regola individuabili per la formula “l’atto costitutivo o lo statuto possono…” oppure per la formula “se l’atto costitutivo o lo statuto lo consentono…“.

Le prime due categorie possono essere deliberate con le maggioranze previste dall’assemblea ordinaria. La terza categoria deve essere deliberata con le maggioranze previste dall’assemblea straordinaria.

Sembra un procedimento complicato, ma fortunatamente il Ministero ha allegato alla circolare una tabella riepilogativa in cui sono elencate le norme stabilite dal CTS che sono oggetto di modifica, con la relativa natura di adeguamento (obbligatorio, derogatorio o facoltativo) e la modalità (semplificata o non semplificata) per deliberare le modifiche statutarie.

 

Cosa succederà alle ONLUS?

Sappiamo già che con l’entrata in vigore del RUNTS questa categoria verrà abolita.

La disciplina delle ONLUS rimarrà in vigore fino a quando non verranno applicate le nuove disposizioni fiscali determinate dal titolo X del CTS, secondo quanto disposto dall’art.104, commi 1 e 2 del codice medesimo ad opera dell’articolo 5-sexies del D.L. n.148/2017.

La circolare comunque conferma anche per loro l’obbligo all’adeguamento statutario entro il 3 agosto 2019.

Le ONLUS dovranno apportare le modifiche statutarie necessarie:

  • a seconda di quale sarà la sezione del RUNTS alla quale decideranno di aderire,
  • subordinandone l’efficacia alla loro effettiva iscrizione nel RUNTS.

Nella  2° parte  di questo studio inizierò l’analisi della tabella riepilogativa del Ministero contenente le varie modifiche statutarie e le relative procedure deliberative.

Germana Pietrani Sgalla

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